Annullamento in autotutela nella materia ambientale
Il TAR Palermo ha affermato che l’art. 29 d.lgs. 152/2006, cd. codice dell’ambiente, non rappresenta una disposizione di natura speciale rispetto all’art. 21-nonies l. 241/1990, limitandosi a richiamare il generale istituto dell’annullamento d’ufficio così come configurato da quest’ultima norma, il quale detta un paradigma generale del potere di autotutela che può essere derogato solo in presenza di una espressa disposizione di legge che ne regoli in modo diverso l’esercizio. Del resto, la disciplina dettata dall’art. 21-nonies cit. è elastica e capace di adattarsi ai settori connotati dalla presenza di interessi pubblici sensibili, come quelli ambientali, con la conseguenza che il decorso del termine previsto dalla citata disposizione preclude l’esercizio della potestà amministrativa di annullamento prevista dall’art. 29, co. 1 del codice dell’ambiente.
Post di Alberto Antico – avvocato
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