La prescrizione dei diritti deve rimanere sospesa anche tra i conviventi di fatto
La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2941, co. 1, n. 1 c.c., nella parte in cui non prevede che la prescrizione rimane sospesa tra i conviventi di fatto.
La sospensione della prescrizione è applicabile alla convivenza di fatto (omo- o etero-affettiva che sia), anche ove questa non sia stata registrata: è sufficiente che si possa provare con certezza a posteriori l’inizio e la fine della stabile convivenza.
Post di Alberto Antico – avvocato
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