Interdittiva antimafia ed erogazioni pubbliche
Il TAR Palermo ha affermato che, in materia di contributi, finanziamenti, agevolazioni e altre erogazioni pubbliche, l’informazione antimafia interdittiva integra la condizione risolutiva prevista dall’art. 92, co. 3 d.lgs. 159/2011, che determina ipso iure la decadenza dei benefici già erogati e l’obbligo di recupero degli importi corrisposti. Non può al riguardo configurarsi alcun legittimo affidamento in capo al beneficiario, in quanto l’interdittiva costituisce accertamento tardivo dell’incapacità del soggetto ad essere parte del rapporto con la P.A., che, laddove previamente accertata, avrebbe escluso sin dal principio l’adozione del provvedimento emanato.
Il rapporto instaurato tra la P.A. e il privato ancora sprovvisto di informazione antimafia ha natura precaria: gli atti che comportano l’erogazione di contributi, finanziamenti, agevolazioni e altre erogazioni pubbliche hanno effetti fisiologicamente provvisori. Il provvedimento di decadenza e di recupero delle somme già erogate non costituisce quindi esercizio di un potere di secondo grado, espressione di autotutela amministrativa, ma un mero atto ricognitivo dell’avverarsi della condizione risolutiva prevista dall’art. 92 cit., estraneo all’ambito applicativo dell’art. 21‑nonies l. 241/1990.
Il decorso del termine annuale di validità dell’informazione antimafia interdittiva previsto dall’art. 86, co. 2 d.lgs. 159/2011 non ne determina la cessazione degli effetti, in quanto la P.A. è tenuta ad emettere un provvedimento di segno contrario soltanto laddove emergano elementi nuovi idonei a superare le circostanze di pericolo che hanno originato la precedente misura. L’eventuale informazione liberatoria sopravvenuta opera quindi con efficacia ex nunc e non può incidere su contributi per i quali sia già intervenuto un provvedimento di decadenza e di recupero, comportando il venir meno dell’incapacità dell’impresa a intrattenere rapporti con la P.A. solo per l’avvenire.
Post di Alberto Antico – avvocato
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