Il soggetto che ha prestato la garanzia provvisoria al concorrente di una pubblica gara
Il Consiglio di Stato ha affermato che il soggetto giuridico che ha prestato la garanzia provvisoria, ex art. 106 d.lgs. 36/2023, in favore di uno degli operatori economici che ha partecipato a una pubblica gara non è legittimato alla impugnazione del provvedimento di esclusione dell’operatore economico: da un lato, il primo non è titolare nei confronti della Stazione appaltante di una posizione giuridica differenziata, rispetto al resto dei consociati, che lo legittimi all’impugnazione dell’atto di esclusione; dall’altro, l’obbligazione da esso assunta in favore della Stazione appaltante trova la sua genesi in un rapporto giuridico di diritto privato con l’operatore economico, cui la Stazione appaltante stessa è estranea.
Colui che ha prestato la garanzia all’operatore economico, rispetto al provvedimento che escludeva quest’ultimo, è titolare di una posizione di fatto, dipendente o collegata a quella dell’operatore escluso, che può giustificare l’intervento ad adiuvandum nel giudizio a sostegno delle ragioni fatte valere dal soggetto escluso.
L’interventore ad adiuvandum nel giudizio di primo grado non è legittimato a proporre appello in via principale e autonoma avverso la sentenza di primo grado, salvo che non abbia un proprio interesse direttamente riferibile alla sua posizione (art. 102, co. 2 c.p.a.), come nell’ipotesi in cui l’intervento sia stato dichiarato inammissibile o sia stata emessa nei suoi confronti la condanna alle spese di giudizio, non essendo consentito dall’ordinamento all’interventore sostituirsi nella posizione processuale del destinatario del provvedimento impugnato che abbia prestato acquiescenza alla sentenza di primo grado.
Post di Alberto Antico – avvocato
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