Termine per l’impugnazione di uno strumento urbanistico attuativo o generale
Il TAR Veneto ha affermato che gli atti di pianificazione urbanistica, sia generale sia attuativa, devono essere impugnati entro il termine decadenziale di 60 giorni decorrenti dall’ultimo giorno di pubblicazione all’albo pretorio della relativa deliberazione di definitiva approvazione.
Il TAR ha dato atto dell’esistenza di un altro indirizzo pretorio, in base al quale – al fine di assicurare l’effettività della tutela giurisdizionale – occorrerebbe la notifica personale ai soggetti direttamente interessati dall’attività pianificatoria dei provvedimenti di approvazione definitiva dei piani urbanistici; solo dalla menzionata notifica, che attesterebbe la piena conoscenza dello strumento, decorrerebbero i termini per procedere alla sua impugnazione.
Nel caso di specie, però, quest’ultimo indirizzo è stato ritenuto non vincente, poiché il PUA impugnato non conteneva localizzazioni e previsioni preordinate all’esproprio relative all’area del ricorrente, né interessava porzioni d’area di proprietà del medesimo.
Post di Alberto Antico – avvocato
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