La competenza funzionale del giudice dell’ottemperanza

21 Mar 2026
21 Marzo 2026

Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana (CGARS) ha affermato che l’infungibilità della competenza generale dei TAR quali giudici di primo grado, rispetto alla competenza eccezionale del Consiglio di Stato o del CGARS quali giudici di unico grado sui ricorsi per l’ottemperanza delle proprie decisioni, preclude la possibilità di riassumere, dinanzi al CGARS, il giudizio parzialmente definito dal TAR. Il giudice di primo grado, che si dichiari incompetente, è tenuto soltanto a pronunciarsi con una sentenza di inammissibilità del ricorso per ottemperanza, senza alcuna possibilità di riqualificazione dell’appello così proposto quale ricorso per ottemperanza, in ragione della diversità strutturale intercorrente tra una domanda di riforma di una sentenza e una domanda di esecuzione di una sentenza.

La doverosa declaratoria di incompetenza, con sentenza del TAR di inammissibilità del ricorso per ottemperanza, non preclude la riproposizione della medesima domanda di ottemperanza dinanzi al Consiglio di Stato o al CGARS, mediante l’instaurazione di un nuovo giudizio con nuovi effetti sostanziali e processuali decorrenti dalla proposizione di quest’ultima domanda, anziché da quella introduttiva del giudizio precedente.

Allorché il ricorrente non chieda l’emanazione di peculiari provvedimenti per il soddisfacimento del proprio interesse dipendente dalla piena attuazione del giudicato, ma limiti la domanda soltanto al mero accertamento della nullità del provvedimento impugnato per violazione o elusione di un giudicato amministrativo, l’azione può essere conosciuta dal giudice della cognizione, e quindi dal TAR in primo grado, venendo meno la ragione stessa della competenza funzionale che giustificherebbe la competenza esclusiva in questi casi del Consiglio di Stato o del CGARS quale giudice dell’ottemperanza in unico grado.

Post di Alberto Antico – avvocato

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