Obbligo di bonificare il terreno inquinato e proprietario non responsabile
Il Consiglio di Stato ha affermato che l’assunzione volontaria dell’obbligo di bonifica da parte del proprietario interessato non esclude né il potere/dovere della P.A. di individuare il responsabile dell’inquinamento, né, a fortiori, elide il dovere di quest’ultimo di porre rimedio all’inquinamento stesso. La giurisprudenza che configura l’assunzione volontaria dell’obbligo di bonifica da parte del proprietario non responsabile come gestione di affare altrui precisa che ai sensi dell’art. 2028 c.c., l’attività utilmente iniziata deve essere portata a compimento, o comunque proseguita, finché la P.A. non sia in grado di far subentrare l’autore dell’inquinamento. In base all’art. 244, co. 4 del codice dell’ambiente, la P.A. è tenuta ad intervenire solamente qualora il responsabile non sia individuabile e non provveda il proprietario del sito né altro soggetto interessato.
La responsabilità per il danno ambientale, quale species di responsabilità aquiliana, ha natura solidale, con la conseguenza che l’adempimento dell’obbligo risarcitorio, anche in forma specifica, può essere richiesto a ciascun responsabile, ferma restando la possibilità in capo al corresponsabile che abbia integralmente sostenuto le spese di rivalersi sugli altri corresponsabili in proporzione ai rispettivi contributi oggettivi e soggettivi di partecipazione.
Post di Alberto Antico – avvocato
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