L’organismo di diritto pubblico
Il Consiglio di Stato ha affermato che l’organismo di diritto pubblico e l’impresa pubblica, pur accomunati dall’influenza dominante della P.A. e dal possibile ricorso allo strumento societario, si distinguono per la finalità perseguita: solo il primo è istituito per soddisfare esigenze di interesse generale non aventi carattere industriale o commerciale, mentre nella seconda rileva esclusivamente il vincolo di controllo pubblico, a prescindere dalla natura dell’attività svolta.
Integra la figura dell’organismo di diritto pubblico, con conseguente assoggettamento alla disciplina dei contratti pubblici quale amministrazione aggiudicatrice, la società a partecipazione pubblica che, pur dotata di autonoma personalità giuridica, sia integralmente finanziata dall’ente locale, sottoposta al suo potere di nomina degli organi e preordinata alla gestione di un servizio pubblico volto al soddisfacimento di esigenze di interesse generale non aventi carattere industriale o commerciale.
Sussiste il requisito teleologico dell’organismo di diritto pubblico in capo alla società di capitali che, pur operando in forma societaria, sia preordinata alla gestione del trasporto pubblico locale e dei servizi connessi, in funzione del soddisfacimento di esigenze di interesse generale: ciò in particolare ove il controllo dell’ente pubblico assicuri la copertura dei costi e neutralizzi il rischio d’impresa, così da far prevalere i criteri di continuità, qualità e regolarità del servizio sulle logiche economiche di mercato.
Post di Alberto Antico – avvocato
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