Annullamento in autotutela del provvedimento di aggiudicazione
Il Consiglio di Stato ha affermato l’illegittimità dell’atto della stazione appaltante di annullamento, ex art. 21-nonies l. 241/1990, del provvedimento di aggiudicazione, qualora intervenuto dopo il decorso del termine di dodici mesi ratione temporis vigente. Detto termine decorre dalla data di adozione del provvedimento di aggiudicazione, oggetto di autotutela, e non dall’assunzione dell’impegno di spesa ex art. 183 TUEL il quale, in quanto primo atto del procedimento di spesa, non può costituire un requisito di efficacia dell’aggiudicazione, appartenendo geneticamente alla successiva fase di approvazione del contratto.
L’aggiudicazione non equivale al perfezionamento del vincolo contrattuale ex art. 17, co. 6 d.lgs. 36/2023 e solo con il contratto si determina un’obbligazione giuridicamente perfezionata, in relazione alla quale è determinata la somma da pagare, determinato il soggetto creditore, indicata la ragione e la relativa scadenza ex art. 183, co. 1 TUEL. Inoltre, ai sensi dell’art. 34 l. 196/2009, ai fini della valida assunzione dell’impegno di spesa, anche la successiva approvazione del contratto, laddove prevista, costituisce un necessario presupposto.
Post di Alberto Antico – avvocato
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