Presupposti per la SCIA alternativa al PdC
Il TAR Veneto sottolinea che la SCIA alternativa al PdC può essere presentata solo nelle ipotesi previste dalla legge statale (ristrutturazione ex art. 10, co. 1, lett. c) T.U. Edilizia, nuova costruzione o ristrutturazione urbanistica disciplinati da PUA e nuova costruzione in diretta esecuzione di strumenti urbanistici con prescrizioni planovolumetriche) e regionale (per il Veneto, trattasi degli interventi di cui agli artt. 6-9 della l. R.V. n. 14/2019).
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Mi pare che non veneto ci sia una norma lr. 19/2021,che dice che si possa presentare la scia alternativa: Art. 2
Disposizioni attuative dell’articolo 23 del Testo unico dell’edilizia.
1. In attuazione dell’articolo 23, comma 01, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”, fermo restando quanto previsto dall’articolo 23-bis, comma 4, del medesimo decreto, si considerano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche, gli interventi di nuova costruzione per i quali lo strumento urbanistico generale definisca tutti i seguenti parametri:
a) volume o superficie coperta;
b) altezza massima o numero dei piani;
c) distanza minima dai confini;
d) distanza minima dai fabbricati.
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