L’accesso civico generalizzato

21 Mag 2026
21 Maggio 2026

Il Consiglio di Stato ha affermato che il giudizio instaurato avverso il diniego o il silenzio sull’istanza ostensiva è finalizzato all’accertamento della spettanza del diritto di accesso, prescindendo dalla correttezza delle ragioni addotte dalla P.A.

L’accesso civico generalizzato ex art. 5, co. 2 d.lgs. 33/2013 consente a chiunque di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalla P.A., senza necessità di motivazione, purché la richiesta sia funzionale al controllo sull’attività amministrativa e non espressione di un interesse esclusivamente privatistico.

È legittimo il rigetto dell’istanza di accesso civico generalizzato avente carattere massivo, specie ove le richieste, concentrate in un ristretto arco temporale, siano riconducibili a un unico centro di interesse e risultino sproporzionate rispetto alle esigenze di buon andamento dell’azione amministrativa.

Post di Alberto Antico – avvocato

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