Atti prodromici all’accertamento fiscale (in materia di bonus edilizi e catasto)
Il Consiglio di Stato ha affermato che spetta al giudice tributario il sindacato sugli atti di imposizione tipizzati dall’art. 19 d.lgs. 546/1992. Tale giurisdizione ha carattere pieno ed esclusivo e non si limita all’atto finale (nella specie, atto di accertamento), ma si estende alla legittimità di tutti gli atti prodromici e della sequenza procedimentale (nella fattispecie, ordini di verifica fiscale e processi verbali di constatazione della Guardia di finanza, in materia di bonus edilizi e catasto).
Gli eventuali vizi degli ordini di verifica non possono essere fatti valere autonomamente in via immediata: in quanto atti inseriti nella sequenza che conduce all’imposizione, tali vizi possono essere dedotti esclusivamente impugnando l’atto finale (provvedimento impositivo) che conclude l’iter di accertamento. Qualora l’attività di accertamento non sfoci in un atto impositivo, l’ordine di verifica che risulti lesivo di diritti soggettivi del contribuente - con particolare riferimento alla compressione di libertà costituzionali quali il domicilio, la corrispondenza o l’iniziativa economica - è autonomamente impugnabile dinanzi al G.O.
Post di Alberto Antico – avvocato
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