La commissione di concorso
Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana ha affermato che al variare (per qualsiasi ragione) di uno, più, o tutti i componenti di una commissione di concorso, non si verifica mai un fenomeno (novativo) di avvicendamento tra organi diversi, bensì sempre un fenomeno di prosecuzione dell’attività della stessa commissione, sebbene diversamente composta in tutto o in parte. La commissione, quale organo collegiale, conserva la propria identità soggettiva nonostante il mutamento dei commissari, configurandosi una mera successione funzionale delle persone fisiche e non la costituzione di un nuovo organo.
La commissione di concorso deve (pre)determinare i criteri di valutazione ai quali si atterà nello scrutinio prima che siano conosciute le generalità di concorrenti, onde scongiurare il rischio che la confezione dei criteri predetti avvenga su misura, in modo da poter favorire taluno dei competitors. Detto principio non risulta violato laddove la composizione della commissione di concorso sia variata nel corso della procedura e la commissione, nella diversa composizione, continuando i lavori, si sia limitata a prendere atto, non potendo fare diversamente, dei criteri già elaborati dalla commissione (nella prima composizione), senza conoscere i nomi dei candidati.
Post di Alberto Antico – avvocato
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