Edifici superiori a 25 metri di altezza e a 3mc/mc in zona già urbanizzata: è necessario il piano attuativo?
Il TAR Milano ricorda che l'articolo 41-quinquies, comma 6, della Legge n. 1150/1942, disposizione tuttora vigente, stabilisce in modo inequivocabile: “Nei Comuni dotati di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione, nelle zone in cui siano consentite costruzioni per volumi superiori a tre metri cubi per metro quadrato di area edificabile, ovvero siano consentite altezze superiori a metri 25, non possono essere realizzati edifici con volumi ed altezze superiori a detti limiti, se non previa approvazione di apposito piano particolareggiato o lottizzazione convenzionata estesi alla intera zona e contenenti la disposizione planivolumetrica degli edifici previsti nella zona stessa”.
Come chiarito anche dalla giurisprudenza penale (Cassazione Sez. Penale 21.07.2020,n. 26620), tale disposizione non ha natura di norma di dettaglio, transitoria o implicitamente abrogata dalla legislazione regionale, ma esprime un principio fondamentale in materia di governo del territorio, posto a garanzia dell'ordinato sviluppo urbano.
Anche la più recente giurisprudenza amministrativa converge verso questa linea interpretativa, affermando che l'esigenza di un piano attuativo si impone "anche al fine di un armonico raccordo con il preesistente aggregato abitativo, allo scopo di potenziare le opere di urbanizzazione già esistenti" e che le ipotesi in cui è possibile prescindere da tale strumento sono "del tutto eccezionali", limitate ai casi in cui la situazione di fatto sia "incompatibile con il piano attuativo stesso" (T.A.R. Lombardia – Milano, Sez. II, 22.07.2020 n.1413; T.A.R. Lombardia – Milano, Sez. II, 22.07.2025 n. 2747).
Sulla base di quanto sopra osservato, pertanto, non è sufficiente che il comprensorio abbia già subito una qualche urbanizzazione, ma è necessario che sia stata raggiunto l’assetto definitivo dell’intero ambito territoriale di riferimento
La parte ricorrente deduceva che l’area di intervento sarebbe stata del tutto urbanizzata.
Per tale motivo non vi sarebbe stata nessuna necessità di un Piano Attuativo e il provvedimento impugnato, nella parte in cui impone l’obbligo di presentare una pianificazione di dettaglio, sarebbe stato affetto da carenza istruttoria. L’area di intervento, proseguiva la ricorrente, sarebbe situata in una zona già interamente edificata e dotata di tutte le opere di urbanizzazione primaria e secondaria: il ricorso allo strumento urbanistico esecutivo sarebbe stato del tutto superfluo. L’amministrazione comunale non avrebbe mai effettuato una verifica sullo stato dei luoghi: se solo lo avesse fatto non avrebbe potuto che constatare lo stato di assoluta urbanizzazione dell’area.
Il TAR ha respinto il ricorso.
Post di Dario Meneguzzo - avvocato
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