Come si raccorda la necessità del piano attuativo prevista dal comma 6 dell’art. 41 quinquies L. 1150/1942 (edifici più alti di 25 m o superiori a 3mc/mq) col D.M. 1444 del 1968
Il comma 6 dell'art. 41-quinquies della legge n. 11560 del 1942 stabilisce: "Nei Comuni dotati di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione, nelle zone in cui siano consentite costruzioni per volumi superiori a tre metri cubi per metro quadrato di area edificabile, ovvero siano consentite altezze superiori a metri 25 non possono essere realizzati edifici con volumi ed altezze superiori a detti limiti, se non previa approvazione di apposito piano particolareggiato o lottizzazione convenzionata estesi alla intera zona e contenenti la disposizione planovolumetrica degli edifici previsti nella zona stessa".
I commi 8 e 9 dello stesso articolo stabiliscono:
"8. In tutti i Comuni, ai fini della formazione di nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, debbono essere osservati limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza tra i fabbricati, nonché rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi.
9. I limiti e i rapporti previsti dal precedente comma sono definiti per zone territoriali omogenee, con decreto del Ministero per i lavori pubblici di concerto con quello per l’interno, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici. In sede di prima applicazione della presente legge, tale decreto viene emanato entro sei mesi dall’entrata in vigore della medesima".
I commi 8 e 9 sono stati attuati con il D.M. 2 aprile 1968, n. 1444.
Il TAR Milano ha respinto la tesi del ricorrente secondo la quale il comma 6 avrebbe avuto una efficacia temporale limitata e non sarebbe più stato applicabile dopo l'entrata in vigore del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444.
Post di Dario Meneguzzo - avvocato
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