I presupposti normativi che consentono il ricorso al regime semplificato della c.d. “Super-SCIA”
L'art. 23 comma 1, lett. c) del DPR 380/2001 consente di di procedere mediante Scia alternativa al PDC quando si tratta di un intervento di nuova costruzione “in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche”.
Il TAR Milano ricorda che la giurisprudenza amministrativa è costante nel qualificare tale disposizione come norma di stretta interpretazione, data la sua natura eccezionale.
La facoltà di sostituire un titolo autorizzatorio espresso, quale il Permesso di Costruire, che implica un controllo preventivo da parte dell'Amministrazione, con un atto di parte, seppur asseverato, è subordinata alla sussistenza di una condizione indefettibile: la compiutezza e l’auto-esecutività dello strumento urbanistico generale.
Come chiarito dalla giurisprudenza, tale facoltà è bilanciata dalla garanzia che l’intervento sia “già previsto, con un elevato grado di approssimazione, negli strumenti urbanistici approvati” (TAR Venezia, Sez. II, 11.03.2021, n.2021).
Il TAR esclude che sussistano questi presupposti quando vi sia l'obbligo del piano attuativo sancito dall’art. 41-quinquies, comma 6, della Legge n.1150/1942 (col superamento di 25 m di altezza e di 3mc/mq).
Post di Dario Meneguzzo - avvocato
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