Sulla disponibilità del bene al fine del rilascio del titolo
Il TAR Veneto sottolinea che l’art. 11 T.U. Edilizia richiede la disponibilità del bene, al fine del rilascio del titolo edilizio, disponibilità che può trovare fonte sia in un rapporto reale, sia in uno obbligatorio, e finanche in una dichiarazione non puntualmente relativa all’istanza, ma che in essa sia sussumibile.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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