Digitalizzazione dei procedimenti a evidenza pubblica
Il TAR Catania ha affermato che, in tema di digitalizzazione dei contratti pubblici, l’utilizzo di algoritmi e procedure automatizzate deve considerarsi strumentale e servente rispetto all’attività amministrativa e deve assicurare il rispetto dei limiti invalicabili, quali: a) la trasparenza algoritmica; b) la non esclusività della decisione algoritmica (human in the loop); c) la necessaria imputabilità della decisione e delle discendenti responsabilità all’organo amministrativo titolare del potere; d) la non discriminazione; e) la sindacabilità giurisdizionale; f) la tutela dei diritti fondamentali, ivi inclusi la protezione dei dati personali e il diritto di difesa. In difetto di tali garanzie, l’automazione si traduce in un illegittimo arretramento della P.A. rispetto ai propri doveri funzionali.
La Stazione appaltante non può limitare la propria responsabilità alla mera immissione dei dati iniziali nel sistema informatico, presumendo acriticamente la correttezza dell’intera procedura di calcolo svolta dal software utilizzato per lo svolgimento della procedura selettiva, senza alcuna possibilità di verificare i calcoli e di correggere eventuali errori, ove necessario, nella determinazione dei punteggi finali delle offerte tecniche, affidati fideisticamente all’automazione.
Post di Alberto Antico – avvocato
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