Modifica soggettiva di un RTI
Il TAR Reggio Calabria ha affermato che la modifica soggettiva del raggruppamento temporaneo di imprese (RTI), in caso di perdita dei requisiti di partecipazione, da parte del mandatario o di una delle mandanti, è consentita non solo in sede di esecuzione, ma anche in fase di gara. Allorché si verifichi l’ipotesi di perdita dei requisiti, la stazione appaltante, in ossequio al principio di partecipazione procedimentale, è comunque tenuta ad interpellare il RTI e, laddove questo intenda effettuare una riorganizzazione del proprio assetto, onde poter riprendere la partecipazione alla gara, deve assegnargli un congruo termine per la predetta riorganizzazione. Va escluso che il mutamento della conformazione della compagine presenti carattere elusivo, solo perché apportato in ragione del venir meno della capacità tecnica di un membro del gruppo, se gli altri componenti possiedano le doti professionali necessarie per garantire l’esecuzione dell’appalto.
Post di Alberto Antico – avvocato
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