Il metodo acquisitivo nel processo amministrativo
Il Consiglio di Stato ha affermato che nel processo amministrativo, il principio di parità delle parti, di cui all’art. 2 c.p.a., regola anche l’acquisizione e la valutazione delle prove: il metodo acquisitivo, che tempera il principio dispositivo, serve a colmare la disparità esistente sul piano sostanziale tra P.A. e privato. La prima, titolare di poteri unilaterali e autoritativi, dispone degli atti dei procedimenti; il secondo, titolare di una posizione soggettiva che può essere negativamente incisa senza il suo consenso, ha il diritto di conoscere gli atti dei procedimenti. Da ciò consegue che il metodo acquisitivo nell’acquisizione delle prove non può essere utilizzato, pena la violazione del principio della parità delle parti, per supplire a oneri probatori non assolti dalla P.A. a svantaggio della parte privata, la quale appunto non ha a disposizione gli atti dei procedimenti.
Post di Alberto Antico – avvocato

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