Procedure di affidamento gestite tramite piattaforme telematiche e principio di autoresponsabilità dell’operatore economico

13 Giu 2026
13 Giugno 2026

Il TAR del Lazio, Sede di Roma ha affermato che nelle procedure di affidamento gestite tramite piattaforme telematiche, le registrazioni cronologiche e sequenziali dei file di log di sistema costituiscono una prova informatica autentica e assumono un valore probatorio pienamente equiparabile a quello di un atto pubblico informatico ai sensi dell’art. 20 d.lgs. 82/2005. Qualora dai suddetti log emerga che il mancato recepimento dell’offerta o la visualizzazione di messaggi bloccanti siano dipesi esclusivamente da errori materiali o incongruenze nella configurazione dei campi (nella specie, identificativi dei compilatori del raggruppamento) commessi dall’operatore economico-lato utente, deve escludersi la sussistenza di un’anomalia sistemica o di un malfunzionamento della piattaforma.

In tali procedure, l’attivazione da parte del concorrente di funzionalità operative che comportano, secondo le regole tecniche descritte nei manuali d’uso pubblici del sistema informatico, l’annullamento automatico della documentazione e delle offerte già compilate (nella specie, la riconferma della forma di partecipazione multipla in limine temporis), costituisce una scelta procedurale errata, le cui conseguenze dannose ricadono interamente sull’operatore, in applicazione del principio di autoresponsabilità. In assenza del presupposto del comprovato malfunzionamento, non trovano quindi applicazione né l’istituto della rimessione in termini, né il soccorso istruttorio ex art. 101 d.lgs. 36/2023, atteso che quest’ultimo non può tradursi in una sanatoria postuma della mancata presentazione dell’offerta entro il termine perentorio di gara.

Post di Alberto Antico – avvocato

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