Anche la parte vittoriosa può attivare il giudizio di ottemperanza (per chiarimenti)

12 Giu 2026
12 Giugno 2026

Il TAR Friuli Venezia Giulia ha affermato che, in applicazione dei principi costituzionali di effettività della tutela giurisdizionale e del diritto di azione di cui agli artt. 24, 103 e 113 Cost., la richiesta di chiarimenti di cui all’art. 112, co. 5 c.p.a. è esperibile da tutte le parti processuali che abbiano interesse all’esatta esecuzione del giudicato, non solo al commissario ad acta o alla parte soccombente, dunque anche dalla parte vittoriosa nel giudizio di cognizione o di ottemperanza, non sussistendo alcuna limitazione soggettiva espressa nel codice del processo amministrativo.

Il potere del commissario ad acta, quale ausiliario del giudice, trova fondamento nella sentenza che lo ha nominato e cessa con il deposito della relazione dell’attività e la richiesta di liquidazione del compenso: ne consegue che ulteriori successivi quesiti possono essere rivolti dalle parti solo al giudice stesso.

Post di Alberto Antico – avvocato

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