Sulla applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 31, comma 4-bis, del d.P.R. n. 380 del 2001
L’art. 31, comma 4-bis, del d.P.R. n. 380 del 2001, introdotto dalla legge 164 del 2014, sancisce che l’autorità competente, constatata l'inottemperanza alla ingiunzione a demolire, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000,00 euro e 20.000,00 euro, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti. La sanzione, in caso di abusi realizzati in aree tutelate paesaggisticamente o soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, è sempre irrogata nella misura massima.
Il TAR ha precisato che la sanzione si applica anche agli abusi edilizi commessi prima del 2014, se l'ordinanza di demolizione è stata emessa dopo la entrata in vigore della legge 164 del 2014.
Post di Dario Meneguzzo - avvocato
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