Nelle convenzioni urbanistiche, la difficoltà di adempiere (p.e. perchè il Comune deve espropriare aree di terzi) non giustifica l’inadempimento
Nel caso esaminato dal TAR i ricorrenti giustificavano la mancata realizzazione di un marciapiede per varie ragioni, tra cui il fatto che il Comune non aveva ancora espropriato l'area di terzi necessaria per l'intervento.
IL TAR ha affermato che la circostanza che il Comune non abbia ancora espropriato o, comunque, acquisito anche in via bonaria le aree di terzi sulle quali dovrà sorgere il marciapiede non può in alcun modo integrare l’invocata impossibilità di adempiere, essendo l’Ente Civico tenuto all’acquisizione delle predette aree solo dopo che la ricorrente le avrà esattamente individuate, mediante la presentazione del progetto definitivo (ad oggi non redatto).
La difficultas praestandi non è una vera e propria impossibilità di adempiere.
Post di Dario Meneguzzo - avvocato
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