Concessioni demaniali marittime
Il Consiglio di Stato ha affermato che il diritto del concessionario uscente al riconoscimento di un indennizzo da parte del subentrante è subordinato alla prova dell’esistenza di investimenti effettuati e non ancora ammortizzati al termine della concessione. La mancata adozione del decreto ministeriale recante i criteri per la quantificazione degli indennizzi non giustifica il mancato avvio delle procedure di affidamento delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative. Analogamente la mancata previsione dell’indennizzo nel bando di gara non ne giustifica la revoca.
La proroga di tali concessioni prevista dall’art. 3 l. 118/2022, poi modificato dal d.l. 131/2024 (come convertito dalla l. 166/2024), fino alla conclusione delle procedure selettive e comunque non oltre il 30 settembre 2027, non è incompatibile con la direttiva 2006/123/CE e con l’art. 49 TFUE, quando opera come misura transitoria funzionale allo svolgimento delle gare e non come strumento volto a ritardarne l’espletamento. Essa assume natura di proroga tecnica, coerente con l’obbligo di procedere all’affidamento mediante procedure concorrenziali.
Post di Alberto Antico – avvocato

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