Reati contro la P.A.: la Corte costituzionale pone un limite al trattamento sanzionatorio pecunario del reo
La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 322-quater c.p. (Riparazione pecuniaria), secondo cui con la sentenza di condanna per i reati previsti dagli artt. 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321 e 322-bis c.p., era sempre ordinato il pagamento di una somma equivalente al prezzo o al profitto del reato a titolo di riparazione pecuniaria in favore della P.A. lesa dalla condotta del pubblico ufficiale o dell’incaricato di un pubblico servizio, restando impregiudicato il diritto al risarcimento del danno.
Ha consequenzialmente dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 165, co. 4 c.p., secondo cui a fronte delle medesime condanne, la sospensione condizionale della pena era comunque subordinata al pagamento della somma determinata a titolo di riparazione pecuniaria ai sensi dell’art. 322-quater c.p., fermo restando il diritto all’ulteriore eventuale risarcimento del danno.
La “riparazione pecuniaria” prevista dall’art. 322-quater c.p. non aveva, in realtà , la sostanza di un risarcimento, bensì si aggiungeva a quello vero e proprio eventualmente riconosciuto alla P.A./parte civile nello stesso giudizio penale, oltre che al danno erariale (comprensivo del danno all’immagine, che la legge presume pari al doppio di quella somma) quantificato dalla giurisdizione contabile. Inoltre, la riparazione pecuniaria si cumulava alla confisca obbligatoria del prezzo o del profitto del reato ex art. 322-ter c.p. Il condannato, se pubblico agente, si ritrovava a versare allo Stato e alla P.A. danneggiata un importo pari almeno al quadruplo del vantaggio ricavato dal reato: una prima volta a titolo di confisca, una seconda a titolo di riparazione pecuniaria, e due volte ancora a titolo di danno all’immagine.
Pur nella consapevolezza della gravità dei reati contro la P.A., l’assenza di ogni potere discrezionale del giudice nel determinare l’ammontare della somma ex art. 322-quater c.p. non era conforme ad almeno due corollari del principio di proporzionalità della pena: 1) la necessità che ogni sanzione punitiva sia calibrata tenendo conto della concreta gravità oggettiva dell’illecito, del grado di colpevolezza del suo autore e dell’entità del suo contributo nel caso di concorso di più persone; 2) l’esigenza che ogni sanzione pecuniaria tenga conto delle condizioni economiche e patrimoniali del reo al momento della condanna, in modo da assicurare un impatto soggettivamente eguale della sanzione su persone che abbiano disponibilità economiche differenti e da far sì, comunque, che il condannato abbia la possibilità concreta di far fronte al pagamento.
Ciò tanto più rispetto a una sanzione, al cui pagamento era subordinata la stessa possibilità del reo di fruire della sospensione condizionale della pena detentiva.
Post di Alberto Antico – avvocato
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