Le liste dei candidati alle elezioni non possono superare il numero massimo di firme previsto dalla legge, a pena di esclusione non regolarizzabile
Il TAR Bari ha affermato che, nel procedimento elettorale, il superamento del numero massimo di sottoscrizioni previsto dall’art. 3, co. 1 l. 81/1993 determina l’automatica esclusione della lista elettorale, senza possibilità di regolarizzazione mediante eliminazione delle firme eccedenti. La prefissazione di un limite minimo e massimo di sottoscrizioni, per la presentazione delle liste di candidati, ha la funzione primaria di assicurare che la lista dei candidati abbia un certo grado minimo di rappresentatività nell’elettorato, nonché le funzioni corollarie di semplificazione delle operazioni elettorali, di garanzia della par condicio tra le liste concorrenti e di tutela della genuinità della competizione elettorale.
La previsione legislativa di un numero massimo di sottoscrizioni per la presentazione delle liste elettorali ha natura vincolante e non consente all’ufficio elettorale alcuna valutazione discrezionale circa la rilevanza delle firme eccedenti, essendo preclusa ogni ponderazione in concreto dell’incidenza della violazione sul corretto svolgimento della competizione elettorale.
Post di Alberto Antico – avvocato
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