Se la stazione appaltante sostituisce il disciplinare, in pendenza del termine per presentare le offerte, senza avvisare i concorrenti
Il TAR Napoli ha affermato che la stazione appaltante è tenuta a rispettare le regole che, nell’esercizio del proprio potere discrezionale, ha deciso di porre a presidio dello svolgimento della procedura di gara, in ragione dei principi dell’affidamento e della parità di trattamento tra i concorrenti. Il rispetto dell’auto-vincolo è confermato anche dal vigente codice dei contratti pubblici che, fra i principi fondamentali, annovera quello dell’affidamento e della buona fede, per cui occorre tutelare l’affidamento dell’operatore economico sul legittimo esercizio del potere amministrativo.
Nel caso di specie, la stazione appaltante lasciava pubblicato sul proprio sito un disciplinare di gara per circa 30 ore, salvo poi sostituirlo con altro disciplinare recante un diverso criterio di calcolo del punteggio dell’offerta tecnica, senza effettuare alcuna comunicazione della sostituzione. Pertanto, una delle imprese ha presentato l’offerta usando il primo disciplinare, scaricato nel breve intervallo di tempo in cui era stato pubblicato sul portale della centrale unica di committenza.
Il comportamento della stazione appaltante che pubblichi, sul proprio portale, un disciplinare di gara che poi sostituisca, il giorno successivo, con altro disciplinare recante diversa formula di calcolo dell’offerta tecnica, senza comunicare l’accaduto mediante avviso sul portale, costituisce una violazione dell’aspettativa del destinatario al mantenimento nel tempo del rapporto giuridico, sorto a seguito di tale attività .
Post di Alberto Antico – avvocato
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