La precettazione dei lavoratori in sciopero nei servizi pubblici essenziali
Il TAR del Lazio, Sede di Roma ha affermato che, in materia di sciopero nei servizi pubblici essenziali, l’esercizio del potere di precettazione, in assenza della segnalazione della commissione di garanzia, richiede la puntuale ed esplicita indicazione di specifiche ragioni di necessità e urgenza ai sensi dell’art. 8 l. 146/1990, distinte dal presupposto sostanziale del fondato pericolo di un pregiudizio grave ed imminente ai diritti della persona.
Nel sistema delineato dalla l. 146/1990, la valutazione ordinaria dei presupposti dello sciopero e delle misure di contemperamento compete alla commissione di garanzia, mentre l’intervento ministeriale in via officiosa costituisce un rimedio eccezionale e non può risolversi in una sovrapposizione valutativa rispetto alle determinazioni della commissione, in assenza di fatti sopravvenuti idonei a integrare esigenze straordinarie. Il presupposto del fondato pericolo di un pregiudizio grave e imminente ai diritti della persona costituzionalmente tutelati richiede un quid pluris rispetto al fisiologico disagio derivante dallo sciopero nei servizi di trasporto, pertanto disservizi ordinari quali cancellazioni, ritardi e difficoltà organizzative non integrano, di per sé, circostanze eccezionali idonee a giustificare la compressione del diritto di sciopero.
È inammissibile per carenza di interesse il ricorso proposto avverso un’ordinanza di precettazione che abbia esaurito i propri effetti già nella giornata in cui si è tenuto il proclamato sciopero e, dunque, antecedentemente alla proposizione del ricorso: non è sufficiente, a tal fine, una mera finalità general-preventiva o di deterrenza (nella specie, impedire illegittime compromissioni del diritto di sciopero), risolvendosi l’azione in un’inammissibile richiesta di sindacato su poteri non ancora esercitati.
Post di Alberto Antico – avvocato
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