Richiesta di conguaglio del contributo di costruzione
Il TAR Veneto ha affermato che la raccomandata del Comune, in cui si preannunci la possibilità di una rideterminazione del contributo di costruzione, ha un effetto interruttivo dei termini prescrizionali.
Inoltre, il pagamento del contributo di costruzione costituisce un’obbligazione propter rem, posta a carico dei titolari del titolo edilizio e dei loro successori e aventi causa.
Soggetto passivo dell’obbligazione non è soltanto colui che ha presentato la domanda di rilascio del titolo edilizio ma lo sono, anche, in via solidale, coloro che acquisiscono diritti reali sul bene immobile cui il titolo stesso si riferisce. Tale obbligazione si trasferisce automaticamente con la proprietà del bene e deve essere adempiuta dal nuovo proprietario.
Post di Alberto Antico – avvocato
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