Sulla decisione del Comune di non demolire, ai sensi dell’art. 31, comma 5, d.P.R. 380/2001, l’immobile abusivo acquisito al patrimonio comunale
Il TAR ha esaminato un caso nel quale il Consiglio Comunale ha deciso di non demolire, ai sensi dell’art. 31, comma 5, d.P.R. 380/2001, un immobile abusivo acquisito al patrimonio comunale.
Il Comune, con una deliberazione consiliare dopo aver valutato “l’inesistenza di contrasti con rilevanti interessi urbanistici e ambientali o di rispetto dell’assetto idrogeologico”, ha disposto il mantenimento dell’opera abusiva, ritenendo di “poter derogare alla regola che prevede la demolizione del fabbricato”.
Nella medesima delibera, in particolare, l’Ente ha sottolineato che “il mantenimento del fabbricato [sarebbe stato]
compatibile sotto tutti i profili esaminati: urbanistico, ambientale, paesaggistico e idrogeologico”, ravvisando, al riguardo, la sussistenza di “un rilevantissimo interesse pubblico […] in considerazione della mancanza di alloggi da destinarsi alle esigenze abitative”.
I ricorrenti, confinanti con l'immobile de quo, contestavano con plurime argomentazioni la scelta del Comune per asserita violazione dell’art. 31, comma 5, d.P.R. 380/2001, sostenendo che in mantenimento dell'immobile abusivo potesse avvenire solo in casi straordinariamente eccezionali.
Il Comune aveva motivato la sua scelta sulla base della grande richiesta di alloggi (adeguatamente documentata) da parte della popolazione.
Il TAR ha respinto il ricorso, anche alla luce di una sentenza della Corte Costituzionale del 2018.
Post di Dario Meneguzzo - avvocato
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