Impugnazione dell’ordinanza di demolizione e posizione del promissario acquirente del relativo immobile, in forza di un contratto già sciolto

05 Ago 2026
5 Agosto 2026

Nel caso di specie, si scopriva che un immobile soggetto al vincolo paesaggistico presentava alcune difformità edilizie, nonché dei corpi di fabbrica e degli accessori mai autorizzati.

Il Comune spiccava un’ordinanza di demolizione, impugnata dal proprietario.

Nel frattempo, il medesimo proprietario aveva stipulato un contratto preliminare di compravendita per l’immobile in parola.

Il promissario acquirente, venuto a sapere delle contestazioni edilizie, esercitava il recesso dal contratto preliminare, deducendo l’inadempimento del promittente venditore, con specifico riferimento alla clausola contrattuale che imponeva la conformità tra stato di fatto, planimetrie catastali e planimetrie depositate presso il Comune, nonché l’obbligo di rimuovere ogni eventuale difformità. Il recesso, a sua volta, determinava l’instaurazione di un giudizio civile, volto alla declaratoria di risoluzione del contratto preliminare e alla condanna del proprietario alla restituzione del doppio della caparra confirmatoria ex art. 1385 c.c.

Il promissario acquirente svolgeva anche un intervento ad opponendum nel processo amministrativo avente ad oggetto l’ordinanza di demolizione.

Il TAR Veneto ha dichiarato inammissibile tale intervento.

Post di Alberto Antico – avvocato

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2 replies
  1. Anonimo says:

    Mi rimane un dubbio: La clausola diceva, in sostanza, che il promittente venditore (cioè il proprietario) si obbligava a:

    consegnare un immobile conforme alle planimetrie catastali e comunali;
    eliminare eventuali difformità prima della vendita definitiva.

    Per cui era già scritto che nel caso c’erano opere difformi, fossero eliminate; ma forse non voleva dire demolite; per cui una volta scoperti gli abusi, ha ritenuto che il venditore fosse già inadempiente a quell’obbligo.

    Rispondi
  2. Anonimo says:

    Da come ho capito: La decisione afferma, in sostanza, questo principio:

    Chi ha soltanto un interesse riflesso o indiretto all’esito del processo amministrativo non può intervenire.

    Il promissario acquirente, dopo essersi sciolto dal contratto preliminare, non aveva più una posizione giuridica qualificata sull’immobile. Aveva solo un interesse a utilizzare l’eventuale sentenza favorevole nella causa civile contro il venditore, e questo non basta per essere parte del giudizio amministrativo.

    Rispondi

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