Clemenza per gli abusi edilizi risalenti?

06 Ago 2026
6 Agosto 2026

Nel caso di specie, emergeva la parziale difformità di un immobile, con struttura portante in muratura di tufo, rispetto al progetto originario del 1950, con riferimento alla distribuzione interna delle stanze e all’asserita mancanza del titolo edilizio che legittimasse un presunto ampliamento volumetrico nel cortile posteriore.

Per vero, la natura di costruzione cd. scatolare sembrava escludere la possibilità di un ampliamento successivo.

Nel 1951 i funzionari del Comune, previo sopralluogo, come espressamente previsto dalle norme illo tempore vigenti, rilasciavano l’abitabilità e non riscontravano alcuna difformità.

Nel 2018, il proprietario dell’immobile riceveva un diniego di sanatoria da parte del Comune e un successivo ordine di non proseguire le opere dichiarate in una CILA.

Il TAR Bari, in accoglimento del ricorso del privato, ha annullato gli atti comunali.

Al tempo della realizzazione delle violazioni edilizie vigeva l’art. 26 l. 1150/1942, ai sensi del quale il potere officioso di repressione demolitoria era riconnesso alla presenza di un PRG e veniva per lo più interpretato all’epoca come discrezionale. In tal senso deponeva pure il testo originario dell’art. 32 l. 1150/1942, specie con riferimento al potere officioso di demolizione e ripristino.

L’art. 33, co. 1, nn. 2-3 l. 1150/1942 stabiliva che i Comuni dovessero con regolamento edilizio provvedere, in armonia con le disposizioni contenute nella citata legge e nel testo unico delle leggi sanitarie, a dettare norme sulla presentazione delle domande di licenza di costruzione o trasformazione di fabbricati e sulla compilazione dei progetti di opere edilizie e la direzione dei lavori di costruzione in armonia con le leggi in vigore.

Nella specie, il regolamento edilizio comunale prescriveva di presentare una documentazione edilizia sommaria, abbastanza lontana dalla minuta descrizione, dalla cartografia e dalla progettazione completa tipica delle costruzioni più moderne, che viene realizzata con applicativi informatici evoluti e strumenti di misurazione dotati di alta precisione (laser).

Successivamente, l’art. 6 l. 765/1967, di modifica dell’art. 26, co. 1 l. 1150/1942, estendeva il potere di repressione edilizia anche alle difformità rispetto ai semplici programmi di fabbricazione o ai regolamenti edilizi; tuttavia, per le opere realizzate antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge ponte, si poteva procedere entro cinque anni.

Il TAR ha affermato che vige in materia di sanzioni amministrative edilizie il fondamentale principio del tempus regit actum, cosicché i regimi repressivi dell’attività edilizia non assentita nelle forme di legge, per come via via “rafforzati” nella legislazione succedutasi nel tempo, valgono per il futuro (art. 11 Preleggi) e non per le opere realizzate antecedentemente alla loro introduzione, peraltro coerentemente alla natura amministrativa sanzionatoria di siffatte misure repressive (cfr. art. 25, co. 2 Cost.; artt. 1 e 12 l. 689/1981; art. 2, co. 1 c.p.) e al presupposto principio di legalità.

Con riferimento ai proprietari degli immobili, che non siano anche gli autori delle difformità edilizie o presunte tali, gli accertamenti sono condotti dalla P.A., anche a mente dell’art. 43, co. 1, d.P.R. 445/2000, secondo cui le PP.AA. sono tenute ad acquisire d’ufficio tutti i dati e i documenti che siano in loro possesso.

Per gli immobili risalenti nel tempo, il cd. stato legittimo dell’immobile deve ricavarsi, anche in via indiziaria, dal coacervo dei titoli e atti di assenso o documenti, amministrativi e tecnici, coevi alla costruzione, non già distintamente e atomisticamente considerati, bensì nel loro complesso apprezzati (cfr. art. 9-bis, co. 1-bis d.P.R. 380/2001).

Post di Alberto Antico – avvocato

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