La condanna della P.A. al rilascio del provvedimento richiesto
Il Consiglio di Stato ha affermato che la condanna al rilascio del provvedimento richiesto (nel caso di specie, di riconoscimento dell’abilitazione scientifica nazionale) è possibile ex art. 34, co. 1, lett. c c.p.a., nei limiti di cui all’art. 31, co. 3 c.p.a., e consente l’attribuzione al ricorrente del bene della vita riferito all’interesse legittimo pretensivo azionato in giudizio, assicurando una tutela giurisdizionale effettiva.
La condanna al rilascio di un determinato provvedimento è possibile, oltre che nelle ipotesi di attività vincolata, anche quando la P.A. abbia esaurito la propria discrezionalità , non operando in siffatta ipotesi il limite di non poter «pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati», di cui all’art. 34, co. 2 c.p.a.
Post di Alberto Antico – avvocato

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