La discrezionalità tecnica
Il Consiglio di Stato ha affermato che il sindacato del G.A. sulle valutazioni compiute dalle commissioni di concorso o universitarie non attiene a valutazioni di opportunità da parte della P.A., ma concerne l’esercizio della discrezionalità tecnica, pienamente sindacabile.
Il sindacato giurisdizionale sugli apprezzamenti tecnici deve infatti svolgersi non attraverso il mero controllo formale ed estrinseco dell’iter logico seguito dall’Autorità amministrativa, bensì con la verifica diretta dell’attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro correttezza, quanto al criterio tecnico e al procedimento applicativo.
Post di Alberto Antico – avvocato

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