Opere di connessione al servizio di un impianto fotovoltaico: l’autorizzazione di queste può precedere quella dell’impianto principale

20 Ott 2026
20 Ottobre 2026

Il TAR Lazio ha affermato che il procedimento per l’autorizzazione delle opere di connessione alla rete elettrica è autonomo e distinto rispetto a quello relativo all’autorizzazione dell’impianto fotovoltaico principale.

L’infrastruttura di connessione può quindi essere autorizzata anche prima della conclusione del procedimento riguardante il campo fotovoltaico, purché sussistano i presupposti tecnici e amministrativi necessari.

La connessione alla rete non costituisce, peraltro, un elemento eventuale o meramente accessorio: la possibilità concreta di immettere in rete l’energia prodotta rappresenta una condizione essenziale per l’assentibilità dell’impianto alimentato da fonti rinnovabili.

Quindi l'autorizzazione può essere anche precedente a quella per realizzare l'impianto fotovoltaico, ma deve esserci per autorizzare tale impianto.

Post di Dario Meneguzzo - avvocato

1 reply
  1. Anonimo says:

    Occorre chiarire se si tratti di opere connesse già previste nell’Allegato C oppure di opere che necessitano dell’attivazione della procedura espropriativa. Del resto, la Regione del Veneto, con la DGRV n. 1473/2025, Allegato A, chiarisce già esplicitamente questo passaggio:
    7. Indirizzi per gli interventi soggetti ad Autorizzazione Unica regionale (art. 9 D.Lgs. n. 190/2024)
    7.1 Disposizioni procedurali per il rilascio dell’Autorizzazione Unica

    FASE 6 – Conferenza di Servizi
    La conferenza di servizi per il rilascio dell’AU si svolge in forma semplificata e in modalità asincrona ai sensi dell’articolo 14-bis della L. n. 241/1990.
    La determinazione di conclusione della Conferenza di servizi relativa all’AU dovrà dare atto dei pareri e degli atti di assenso acquisiti, nonché delle attività di cui al D.P.R. n. 327/2001, preliminari rispetto all’AU.

    Non so se durante il webinar ne hanno parlato – vale anche per la Pas : 13. Procedure in materia di espropriazione – Nei casi in cui il proponente non abbia la disponibilità delle aree interessate dalle opere di connessione, il proponente può richiedere l’attivazione delle procedure previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.
    Nell’ambito della procedura abilitativa/autorizzatoria, l’Amministrazione procedente avvia le procedure di cui al D.P.R. n. 327/2001, sospendendo i termini procedimentali della PAS o dell’AU, al fine di acquisire eventuali osservazioni da valutare in sede di Conferenza di Servizi.
    Le valutazioni di eventuali osservazioni proposte dai legittimi proprietari destinatari dell’avviso, si devono esaurire all’interno dello stesso procedimento abilitativo/autorizzativo.

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