La rinuncia al ricorso giurisdizionale amministrativo
Il TAR Catania ha affermato che, nel caso in cui la rinuncia al ricorso sia stata notificata direttamente presso la parte (nel caso di specie, la sede legale della P.A. resistente) e non presso il procuratore costituito, non sussistono i presupposti per la pronuncia di estinzione del giudizio. Tuttavia, il giudice amministrativo può desumere da tale “rinuncia irrituale” un argomento di prova della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione ex art. 35, co. 1, lett. c c.p.a., secondo quanto previsto dall’art. 84, co. 4 c.p.a., e dichiarare il gravame improcedibile.
Post di Alberto Antico – avvocato

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