Perimetrazione provvisoria dei parchi nazionali
Il Consiglio di Stato ha affermato che, ai sensi dell’art. 34, co. 3 l. 394/1991, la delimitazione, ad opera del Ministro dell’ambiente, del perimetro provvisorio dei parchi nazionali si basa esclusivamente su dati obiettivi e di carattere tecnico-scientifico, senza alcun coinvolgimento delle Regioni nel processo decisionale, se non limitatamente all’invio di “elementi conoscitivi” ed all’espressione del parere relativo all’individuazione delle misure di salvaguardia. L’interesse pubblico primario sotteso alla perimetrazione provvisoria, la quale assolve una funzione cautelare, non è la composizione degli interessi, di cui sono esponenziali gli enti territoriali, bensì la cristallizzazione dello stato dei luoghi, al fine di evitare che, nelle more, il territorio subisca trasformazioni irreversibili.
Post di Alberto Antico – avvocato

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