Onere di diligenza dell’operatore economico nell’appurare le informazioni della gara svolta in modalità telematica

08 Set 2026
8 Settembre 2026

Il TAR Catania ha affermato che, nell’ambito delle procedure di gara svolte con modalità telematiche, nel caso in cui il concorrente sostenga la non visibilità di informazioni trasmesse o pubblicate in via telematica, è necessario verificare in concreto se la stessa sia superabile attraverso l’uso di comandi digitali comuni o di software standard, alla luce sia dei doveri di leale collaborazione dei soggetti (pubblico o privato) che utilizzano la modalità digitale per lo svolgimento della loro attività, sia di un particolare principio di autoresponsabilità del concorrente. Rientra, invero, nella diligenza professionale richiesta all’operatore economico che partecipi a una gara pubblica con piattaforma digitale l’esecuzione di operazioni elementari di navigazione su schermo che fanno parte dello strumentario digitale comune e di base richiesto a qualsiasi utente professionale (nel caso di specie, l’utilizzo della barra di scorrimento orizzontale o la parziale riduzione dello zoom della pagina, che avrebbe consentito di visualizzare l’informazione integralmente).

La rimessione in termini ex art. 37 c.p.a. è un istituto di stretta interpretazione, la cui operatività deve ritenersi limitata alle ipotesi in cui sussista effettivamente un impedimento oggettivo, ovvero un errore scusabile in cui sia incorsa la parte processuale, determinato da fatti oggettivi, rappresentati - di regola - dall’oscurità del testo normativo, dalla sussistenza di contrasti giurisprudenziali, da erronee rassicurazioni fornite da soggetti pubblici istituzionalmente competenti all’applicazione della normativa violata o da gravi impedimenti di fatto. Infatti, un uso eccessivamente ampio della discrezionalità giudiziaria, che esso presuppone, lungi dal rafforzare l’effettività della tutela giurisdizionale, potrebbe comportare un grave vulnus del pari-ordinato principio di parità delle parti relativamente al rispetto dei termini perentori stabiliti dalla legge processuale.

Post di Alberto Antico – avvocato

sent. TAR Catania n. 1766-2026

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