Abusi edilizi (volumi tecnici, sbancamento e strade) in area paesaggistica
Il TAR Veneto ha affermato che il volume tecnico, anche se interrato, costituisce comunque un’opera soggetta ad autorizzazione paesaggistica, incidendo sul pregresso assetto del territorio.
L’accertamento di compatibilità paesaggistica non è consentito per interventi che abbiano determinato la creazione di superfici utili o volumi, senza che sia possibile distinguere tra volume tecnico e altro tipo di volume (si specifica che il privato aveva presentato un’istanza di PdC in sanatoria ex art. 36 d.P.R. 380/2001).
Inoltre, nel caso di specie, le opere di sbancamento e di modifica della viabilità esistente, per le loro dimensioni e per l’impatto sul dissesto idrogeologico in atto, non possono essere ricondotte agli interventi minori di cui all’art. 167, co. 4 d.lgs. 42/2004.
Post di Alberto Antico – avvocato

La precisazione tra parentesi mirava a chiarire come, in quella controversia, non ci si fosse occupati dell’eventuale applicabilità dell’art. 36-bis d.P.R. 380/2001.
La precisazione tra parentesi rischia però di essere fuorviante: il fatto che il privato avesse presentato un’istanza di PdC in sanatoria ex art. 36 d.P.R. 380/2001 non significa, di per sé, che l’intervento fosse sanabile, né tantomeno che lo sia oggi in assenza di titolo.
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