Capacità tecnico-professionali di un consorzio di cooperative
Il Consiglio di Stato ha affermato che, qualora la lex specialis di gara richieda, quale requisito di capacità tecnico-professionale, l’avvenuto svolgimento di servizi analoghi nel triennio di riferimento, la consorziata di un consorzio di cooperative può spendere, ai fini della partecipazione alla gara, l’esperienza direttamente maturata quale esecutrice delle prestazioni, ancorché il contratto sia formalmente intestato al consorzio, poiché rileva l’effettivo svolgimento del servizio e non la titolarità formale del rapporto contrattuale.
I requisiti di capacità tecniche e professionali previsti dall’art. 100 d.lgs. 36/2023 sono diretti ad accertare l’effettiva idoneità dell’operatore economico all’esecuzione dell’appalto e devono pertanto essere valutati con riguardo all’esperienza concretamente acquisita nello svolgimento delle prestazioni, anziché con riguardo a requisiti formali non previsti nella lex specialis di gara.
In materia di contratti pubblici, quando la lex specialis individua in modo chiaro e univoco il contenuto di un requisito di partecipazione, non è consentito introdurre in via interpretativa condizioni ulteriori o più restrittive rispetto a quelle espressamente previste, poiché ciò determinerebbe un’indebita integrazione delle regole di gara e una restrizione della concorrenza, in violazione del principio di massima partecipazione.
Post di Alberto Antico – avvocato

Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!