Data certa delle scritture private, ai fini della documentazione da allegare alle istanze in materia di fotovoltaico
Nel caso di specie, il privato chiedeva un’autorizzazione unica per un impianto fotovoltaico. L’istanza era inviata via PEC alla Regione, con allegati i contratti preliminari relativi ai fondi ove si sarebbe costituita una servitù di elettrodotto.
La Regione eccepiva che tali contratti non avrebbero data certa, in quanto non registrati.
Il TAR Veneto ha dissentito.
L’invio via PEC integra la condizione, tra quelle previste dall’art. 2704 cod. civ., secondo cui la data della scrittura privata non autenticata è certa e computabile riguardo ai terzi dal giorno in cui si verifica un altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo l’anteriorità della formazione del documento.
Post di Alberto Antico – avvocato

Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!