Autorizzazione unica all’impianto fotovoltaico e interesse idrogeologico
Il TAR Veneto ha respinto il ricorso avverso un diniego di autorizzazione unica per un impianto fotovoltaico avente potenza nominale di 22,62 MW e per le relative opere di connessione.
Ai sensi dell’art. 9, co. 3 d.lgs. 190/2024, la parte richiedente l’autorizzazione deve produrre «gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore», tra i quali vanno inclusi quelli che attengono all’aspetto idrogeologico.
Tali ragioni giustificavano la richiesta della Regione di conoscere le modalità con le quali il privato intendeva progettare l’invaso di laminazione e la rete scolante per adeguare il progetto alla suddetta condizione ambientale n. 7 dettata dal MIC nel procedimento di VIA – integrazioni istruttorie mai fornite dal privato stesso.
Quest’ultimo replicava che il punto 13.1 delle Linee guida annesse al d.m. 10 settembre 2010, trattando della documentazione che deve corredare la domanda di autorizzazione unica, fa riferimento al «progetto definitivo», mentre la condizione ambientale in questione, per la fase ante operam, fissa la fase della verifica di ottemperanza alla «fase precedente alla progettazione esecutiva».
Invero, il progetto definitivo al quale fanno riferimento le Linee guida deve contenere tutti i dati, le informazioni e gli elaborati necessari per il rilascio dell’autorizzazione.
Avuto riguardo a questa finalità, tali dati, informazioni ed elaborati, ben possono avere un contenuto di maggior dettaglio rispetto a quelli sufficienti per esprimere un giudizio favorevole di VIA. Ciò si giustifica in ragione del fatto che il procedimento per la VIA e quello per l’autorizzazione unica sono preordinati ad accertamenti diversi ed autonomi.
Da questo punto di vista, ai fini dello svolgimento del procedimento di autorizzazione unica, è irrilevante quale sia il momento fissato nel provvedimento di VIA per la verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali, prevista dall’art. 28, co. 2 d.lgs. 152/2006 «al fine di identificare tempestivamente gli impatti ambientali significativi e negativi imprevisti e di adottare le opportune misure correttive».
Post di Alberto Antico – avvocato

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