Il soccorso istruttorio si applica anche alle istanze in materia di impianti fotovoltaici
Nel caso di specie, la Regione negava un’autorizzazione unica per un impianto fotovoltaico, eccependo tra gli altri motivi che alcune pagine di un elaborato della copiosa documentazione allegata all’istanza non era leggibile.
Il TAR Veneto, dopo aver offerto una pregevole ricostruzione dell’istituto del soccorso istruttorio, ha affermato che esso si applica anche ai regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, espressamente soggetti, tra gli altri, ai princìpi di ragionevolezza, di fiducia, di buona fede e di affidamento (art. 2, co. 1 e 3 d.lgs. 190/2024).
La Regione, anziché disporre l’improcedibilità dell’istanza, era tenuta a segnalare al privato l’inconveniente dell’illeggibilità e a chiedere la produzione dello stesso documento in una versione fruibile.
Post di Alberto Antico – avvocato

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