Verande, pergotende e attività edilizia libera

05 Ott 2026
5 Ottobre 2026

Il Comune aveva ordinato la rimozione e lo sgombero degli abusi accertati con un verbale della Polizia Locale ovvero:
a) - una struttura in metallo di dimensioni di circa metri 5,90 x 5,40 e di altezza di circa metri 2,60 con infissi scorrevoli e copertura in lamine orientabili, costituente veranda;
b) - una loggia di accesso alla predetta struttura di dimensioni di circa metri 5,50 x 1,30 chiusa con infissi stabili, costituente anch’essa veranda e destinata a lavanderia, in difformità dalla SCIA autorizzata in sanatoria che ivi indicava la realizzazione di una serra solare.

Il ricorrente sosteneva che le opere sarebbero sottratte al regime del permesso di costruire e rientrerebbero, invece, nel novero degli interventi di edilizia libera, in quanto si tratta di una struttura metallica leggera a sostegno di una copertura totalmente mobile e retrattile (tenda motorizzata con struttura a lamelle regolabili) e, nei lati, vetrate anch’esse apribili, scorrevoli e non qualificabili come infissi, essendo privi di telaio e di controtelaio (cosiddette VePA).

Il TAR Marche ha respinto il ricorso, cona sentenza che spiega chiaramente a quali condizioni le opere di questo tipo rientrano nell'attività edilizia libera.

In particolare il TAR rileva che  l’opera, pur essendo caratterizzata da una copertura mobile e retrattile del tipo di una tenda motorizzata con struttura a lamelle regolabili e, nei lati, da vetrate apribili, cosiddette VePA (vetrate panoramiche amovibili), ha una consistenza (per dimensioni, per struttura e per impatto visivo) ben più rilevante di una mera tenda, incidendo sul prospetto e sulla sagoma dell’edificio cui aderisce. Il manufatto, inoltre, presenta una struttura di sostegno della copertura, in meriale metallico e con pilastri di rilevanti dimensioni, tutt’altro che leggera e precaria, quindi non di agevole amovibilità. Il fatto che trattasi di una struttura certificata come VePA non deve automaticamente condurre a inquadrare l’opera come realizzabile in regime di edilizia libera, dovendosi sempre avere riguardo, nello specifico, al contesto, alle caratteristiche tipologiche, dimensionali e costruttive nonché alla destinazione d’uso effettiva.

Ciò che va valutato, in altri termini, è se la stessa comporti o meno la creazione di un volume ulteriore o di superficie utile o il mutamento della destinazione d’uso dell’immobile, elementi che invece impongono la previa richiesta del titolo abilitativo edilizio, rilevando, nella ricostruzione giuridica del bene realizzato, non i materiali utilizzati ma l’effetto finale e la vocazione di utilizzo dell’area trasformata grazie a siffatta installazione (TAR Marche, sez. II, sent. n. 506/2026, citata).

Nel caso in questione, l’installazione - di significative dimensioni - è in grado di determinare un nuovo volume stabilmente e autonomamente utilizzabile, sicché va escluso che essa rientri nella disposizione di cui all’art. 6 del D.P.R. n.380/2001 (edilizia libera), in quanto non ha le caratteristiche di un’opera volta ad assolvere a funzioni temporanee di mera protezione dagli agenti atmosferici; né, a fortiori , può configurarsi come copertura la cui “struttura principale ” sia costituita da “tende, tende da sole, tende a pergola …” (cd. pergotenda), atteso che la struttura di sostegno, in tal caso, costituisce un elemento rilevante e non secondario del manufatto. Quest’ultimo, invero, delimita uno spazio chiuso e la circostanza che i pannelli vetrati laterali siano scorrevoli e, quindi, consentano la totale apertura non è di per sé dirimente in senso contrario, dal momento che il manufatto è funzionalmente idoneo a determinare un nuovo volume e un aumento di superficie utile.

Post di Dario Meneguzzo - avvocato

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *


© Copyright - Italia ius | Diritto Amministrativo Italiano - mail: info@italiaius.it - Questo sito è gestito da Cosmo Giuridico Veneto s.a.s. di Marangon Ivonne, con sede in via Centro 80, fraz. Priabona 36030 Monte di Malo (VI) - P. IVA 03775960242 - PEC: cosmogiuridicoveneto@legalmail.it - la direzione scientifica è affidata all’avv. Dario Meneguzzo, con studio in Malo (VI), via Gorizia 18 - telefono: 0445 580558 - Provider: GoDaddy Operating Company, LLC