La trasformazione di un garage (condonato) in un vano abitabile
Nel caso di specie, vi era un manufatto originariamente condonato come garage a un solo piano, privo di vani abitabili.
Il privato presentava una DIA, nella quale prefigurava unicamente la sostituzione di alcune componenti (pareti, copertura e pavimentazione), senza modifiche della struttura (e, in particolare, senza prevedere una divisione in due piani) o della destinazione d’uso.
In realtà, il garage era integralmente trasformato in un fabbricato residenziale su due piani fuori terra, con creazione di nuova superficie utile al piano primo mediante inserimento di un nuovo solaio, diversa distribuzione interna, diversa destinazione d’uso rispetto a quanto dichiarato nella DIA, il tutto in contrasto con lo strumento urbanistico comunale e con ammissione sostanzialmente confessoria dell’abuso nella relazione tecnica allegata all’istanza di permesso di costruire (PdC) in sanatoria ex art. 36 d.P.R. 380/2001, che prefigurava la rimessa in pristino mediante rimozione del bagno e del solaio ligneo abusivamente realizzati.
Il Consiglio di Stato ha affermato che non è possibile ritenere urbanisticamente irrilevante la trasformazione di un garage in un locale abitabile, in quanto, a differenza dell’ipotesi in cui il garage venga trasformato - con o senza opere - in magazzino o deposito, rimanendo quindi spazio accessorio, senza permanenza di persone, la trasformazione in vano destinato alla residenza, anche a tralasciare i profili igienico-sanitari di abitabilità, si configura come un ampliamento della superficie residenziale e della relativa volumetria autorizzate.
Una simile modifica non sarebbe comunque stata assentibile mediante DIA/SCIA, in quanto, per il suo impatto sul territorio, avrebbe travalicato radicalmente il perimetro definitorio dell’intervento riconducibile a questi titoli di legittimazione, sì da renderli inefficaci.
Non bastasse, di norma, è impossibile realizzare ulteriori opere sul medesimo bene abusivamente edificato, pur se oggetto di condono straordinario, a maggior ragione quando le opere realizzate si pongono in contrasto con la disciplina urbanistica comunale impressa alla zona.
L’ordinanza di demolizione di un manufatto abusivo è legittima anche se adottata a distanza di tempo dalla commissione dell’abuso, atteso che il provvedimento, avendo natura vincolata e ricognitiva, non richiede motivazione in ordine alle ragioni di interesse pubblico, diverse dal ripristino della legalità violata, che ne giustifichino l’adozione, né consente margini di valutazione in punto di proporzionalità della misura rispetto al tempo trascorso dalla realizzazione dell’abuso.
Post di Alberto Antico – avvocato

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