Aree idonee per impianti fotovoltaici: la lettera c-quater è autonoma rispetto alla c-ter

19 Ott 2026
19 Ottobre 2026

Il Consiglio di Stato ha chiarito che, nel regime transitorio previsto dall’art. 20, comma 8, del d.lgs. n. 199/2021, la lettera c-quater configura una fattispecie autonoma e residuale di area idonea all’installazione di impianti da fonti rinnovabili, distinta da quelle previste dalle lettere precedenti e non subordinata alla contestuale ricorrenza dei requisiti della lettera c-ter.

La pronuncia è intervenuta su un progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra in area agricola, priva di vincoli paesaggistici e culturali e situata oltre 500 metri dai beni tutelati. Il Comune aveva annullato in autotutela il titolo formatosi sulla PAS, ritenendo necessario anche il requisito della vicinanza a zone a destinazione industriale, artigianale o commerciale previsto dalla lettera c-ter.

Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello della società proponente e annullato il provvedimento comunale, ritenendo erronea l’interpretazione cumulativa accolta dal Comune e dal TAR.

La sentenza è importante perché chiarisce che l’inciso «fatto salvo quanto previsto alle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter)» non impone di sommare i requisiti delle diverse fattispecie. Le lettere precedenti individuano ipotesi speciali, riferite in larga parte ad aree già interessate da trasformazioni antropiche; la lettera c-quater opera invece come previsione generale e residuale, destinata ad ampliare il novero delle aree idonee.

Resta fermo che l’idoneità legislativa dell’area non esaurisce ogni valutazione amministrativa. Il bilanciamento tra sviluppo delle energie rinnovabili, tutela paesaggistica e altri interessi pubblici deve essere svolto nel procedimento, sulla base di un’istruttoria congrua e di una motivazione rafforzata, secondo ragionevolezza e proporzionalità.

La decisione riguarda la disciplina applicabile al caso concreto secondo il principio del tempus regit actum. Per i procedimenti successivi alle modifiche introdotte dalla normativa sulle procedure autorizzative per gli impianti da fonti rinnovabili occorre quindi verificare la disciplina ratione temporis applicabile.

Post di Dario meneguzzo – avvocato

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *


© Copyright - Italia ius | Diritto Amministrativo Italiano - mail: info@italiaius.it - Questo sito è gestito da Cosmo Giuridico Veneto s.a.s. di Marangon Ivonne, con sede in via Centro 80, fraz. Priabona 36030 Monte di Malo (VI) - P. IVA 03775960242 - PEC: cosmogiuridicoveneto@legalmail.it - la direzione scientifica è affidata all’avv. Dario Meneguzzo, con studio in Malo (VI), via Gorizia 18 - telefono: 0445 580558 - Provider: GoDaddy Operating Company, LLC