Abuso edilizio e legittimo affidamento
Il T.A.R. Veneto ricorda che, in materia di abusi edilizi, le ipotesi in cui è ravvisabile un legittimo affidamento in capo al privato al mantenimento delle opere abusive sono di strettissima interpretazione, in quanto richiedono una piena consapevolezza dell’ente sull’abusività dell’opera ed un’inerzia (colpevole) della stessa Pubblica Amministrazione. In tal caso, infatti, l’onere di dimostrare l’abusività della stessa viene trasferita dal privato all’ente pubblico.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Salva casa, art. 34ter, c. 4 – ecco il legittimo affidamento- direi pure tutto l’art. 34ter
La ratio “nascosta” della nuova disposizione
La norma, pur senza evocarlo espressamente, è chiaramente ispirata a un principio, quello del legittimo affidamento, che il Legislatore statale (anche in ossequio agli insegnamenti della giurisprudenza amministrativa, in primis Cons. Stato, Ad. Plen. 8/2017) mai menziona nel d.P.R. n. 380/2001, specie con riferimento alla tematica delle “irregolarità edilizie”.
Ma che la matrice delle due fattispecie (varianti ante ’77 e “agibilità sanante”, come da alcuni è stata ribattezzata) normate dall’art. 34-ter risieda in tale istituto è abbastanza pacifico, sol che si consideri che la nuova disposizione statale è mutuata da due disposizioni della L.R. Emilia Romagna 23/2004.
Una si concretizza in un titolo in sanatoria vero e proprio(commi 1,2 e 3), che consente tale sanatoria senza collegare la stessa ad alcuna verifica di doppia (simmetrica, o meno) conformità; l’altra ad una mera tolleranza (comma 4), ancorché oggi idonea a “concorrere” nella determinazione dello stato legittimo ex art. 9-bis, TUE).
Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!