Acquisizione gratuita dell’immobile abusivo non demolito

12 Feb 2024
12 Febbraio 2024

Il Consiglio di Stato ha affermato che, benché la sanzione acquisitiva al patrimonio dell’Ente, in caso di inottemperanza dell’ordine di demolizione dell’abuso edilizio, operi di diritto, non è possibile prescindere dagli adempimenti formali necessari al fine di addivenire al trasferimento di proprietà, che necessita di un titolo, cioè il formale accertamento dell’inottemperanza, notificato all’interessato.

Pertanto, il mancato accertamento dell’inottemperanza, unitamente peraltro all’adozione di atti e/o comportamenti della P.A. incompatibili con l’esercizio di tale potestà acquisitiva, possono escludere la colpevolezza del proprietario, non determinando il trasferimento della proprietà, ferme restando le responsabilità – civili, amministrative, penali e contabili – dei funzionari che non hanno dato seguito al procedimento sanzionatorio secondo le scansioni temporali previste dal legislatore.

Nel caso di specie, il Consiglio ha disapprovato il comportamento del Comune che: a) emanava un’ordinanza di demolizione nel 1990; b) emanava un diniego di sanatoria, confermato dal G.A.; c) accettava di esaminare le istanze del privato di riesame, poi di sanatoria, poi di fiscalizzazione; d) auspicava la stipula di un accordo pubblico-privato; e) concedeva nel 2015 altri 90 giorni per demolire; f) non formalizzava mai l’inadempimento dell’obbligo a demolire.

All’esito, ha dichiarato che la proprietà dell’abuso edilizio non poteva dirsi acquisita.

Post di Daniele Iselle

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