Larghezza minima delle scale
Il TAR Veneto ha affermato che, nel contesto di un intervento di ristrutturazione edilizia, la misura minima della larghezza delle scale doveva essere rispettata in quanto, benché riportata dal regolamento edilizio del Comune del caso di specie, la norma in esame non ha valenza igienico-sanitaria e trova ragione nella disciplina, superiore e prevalente rispetto al regolamento edilizio stesso, volta al superamento delle barriere architettoniche (l. 13/1989; d.m. 236/1989 e D.G.R.V. 1428/2011) dalla quale direttamente deriva.
Post di Alberto Antico – avvocato
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